acquisto prima casa assegnata alla moglie in godimento a seguito di separazione personale


 

Not. Gullà, 22.01.2002, chiede:

 

Tizio ha acquistato con agevolazione prima casa un bene, che poi è stato assegnato in via esclusiva alla moglie in godimento a seguito di separazione personale.

 

Letteralmente le norme non consentirebbero l'utilizzo dell'agevolazione, ma ricordo di avere letto che nel caso di specie l'agevolazione può essere concessa.

 

 

Not. Umberto Cavallini , risponde:

 

La risposta al quesito è stata riportata su L'esperto risponde di ieri 21.01.2002, ed è semipositiva.

Purtoppo non ho salvato copia del quesito  e della relativa risposta.

 

 

Not. Saverio Camilleri:

 

Nella circolare Agenzia Entrate 19/E del 01.03.2001, troverai parecchi casi specifici.

 

A questo proposito chiedo un vostro parere su questo caso.

 

Il marito acquista casa e chiede l'agevolazione, dichiara di essere in comunione legale e fin qui tutto bene.

I coniugi si separano consensualmente, poi si riconciliano e oggi si separano di nuovo e mi chiedono di stipulare un atto di cessione di una quota pari al 50% dal marito alla moglie, dove non vi sarà circolazione di denaro, bensì l'accollo del mutuo acceso per l'acquisto originario

 

1° problema:  i coniugi sono in separazione dei beni o in comunione? 

 

La Cassazione, con una sentenza strana, ha ritenuto che in caso di riconciliazione si ripristini la comunione legale, con un ragionamento che va contro la struttura pubblicitaria del codice.

Dopo quella sentenza del 1998 qualcuno ha conoscenza di altre decisioni in merito.

Dall'estratto che mi ha rilasciato il comune non risultano annotazioni a margine ...

 

2° problema: se sono in separazione, può oggi la signora godere delle agevolazioni per l'acquisto dell'altra metà della casa di famiglia?

 

Leggendo la circolare al punto 2.2.10 sembra di sì,  e se da un lato ciò avrebbe un senso di giustizia fiscale , dall'altro mi lascia perplesso perchè la signora - seppure indirettamente - ha già goduto dell'agevolazione e per lo stesso immobile...

 

3° problema: mi rivolgo alla scuola napoletana dei seguaci del professore Cicala.

 

Nessun dubbio vero per una cessione di immobile in cui il corrispettivo  non è formato da denaro bensì dall'accollo del mutuo.
Al massimo si tratterà di un contratto atipico e non di una compravendita..

 

O mi sfugge qualcosa?

 

 

Not.  Andrea Cimino, considera:

 

1)      I coniugi sono in separazione.  

E' vero che la Cassazione ha detto che la riconciliazione ripristina la comunione, ma qui i coniugi si sono separati di nuovo.

 

2)      La moglie acquista con le agevolazioni la restante metà dell'appartamento in quanto può ben dichiarare di non essere proprietaria di altro immobile (nemmeno in comunione col marito che sta vendendo).

 

Piuttosto il marito decade dalle agevolazioni se non riacquista entro un anno (potresti far inserire l'accordo volto al trasferimento della metà dell'appartamento nel verbale di separazione ottenendo così la esenzione da qualsiasi imposta come da sentenza della Corte Costituzionale e evitare, almeno credo, al marito la decadenza).

 

3)      Per Cicala l'accollo non è un negozio a se stante, dotato di una propria causa.

Si tratterebbe, invece, solo una clausola che accede a un più ampio contratto (caso classico è proprio il tuo: vendita con accollo di mutuo.