acquisto prima casa assegnata alla moglie in
godimento a seguito di separazione personale
Not.
Gullà, 22.01.2002, chiede:
Tizio ha acquistato con
agevolazione prima casa un bene, che poi è stato assegnato in via esclusiva
alla moglie in godimento a seguito di separazione personale.
Letteralmente le norme non
consentirebbero l'utilizzo dell'agevolazione, ma ricordo di avere letto che nel
caso di specie l'agevolazione può essere concessa.
Not. Umberto Cavallini , risponde:
La risposta al quesito è stata riportata su
L'esperto risponde di ieri 21.01.2002, ed è semipositiva.
Purtoppo non ho salvato copia del quesito e
della relativa risposta.
Not. Saverio
Camilleri:
Nella circolare Agenzia
Entrate 19/E del 01.03.2001, troverai parecchi casi specifici.
A questo proposito chiedo un
vostro parere su questo caso.
Il marito acquista
casa e chiede l'agevolazione, dichiara di essere in comunione legale e fin
qui tutto bene.
I coniugi si separano
consensualmente, poi si riconciliano e oggi si separano di nuovo e mi chiedono
di stipulare un atto di cessione di una quota pari al 50% dal marito alla
moglie, dove non vi sarà circolazione di denaro, bensì l'accollo del mutuo
acceso per l'acquisto originario
1° problema: i coniugi sono in
separazione dei beni o in comunione?
La Cassazione, con una
sentenza strana, ha ritenuto che in caso di riconciliazione si ripristini la
comunione legale, con un ragionamento che va contro la struttura
pubblicitaria del codice.
Dopo quella sentenza del
1998 qualcuno ha conoscenza di altre decisioni in merito.
Dall'estratto che mi ha
rilasciato il comune non risultano annotazioni a margine ...
2° problema: se sono in
separazione, può oggi la signora godere delle agevolazioni per
l'acquisto dell'altra metà della casa di famiglia?
Leggendo la circolare al
punto 2.2.10 sembra di sì, e se da un lato ciò avrebbe un senso di
giustizia fiscale , dall'altro mi lascia perplesso perchè la signora - seppure
indirettamente - ha già goduto dell'agevolazione e per lo stesso immobile...
3° problema: mi rivolgo
alla scuola napoletana dei seguaci del professore Cicala.
Nessun dubbio vero per una
cessione di immobile in cui il corrispettivo non è formato da denaro
bensì dall'accollo del mutuo.
Al massimo si tratterà di un contratto atipico e non di una compravendita..
O mi sfugge
qualcosa?
Not. Andrea Cimino, considera:
1)
I coniugi sono in separazione.
E' vero che la Cassazione ha
detto che la riconciliazione ripristina la comunione, ma qui i coniugi si sono
separati di nuovo.
2)
La moglie acquista con le agevolazioni la restante metà
dell'appartamento in quanto può ben dichiarare di non essere proprietaria di
altro immobile (nemmeno in comunione col marito che sta vendendo).
Piuttosto il marito decade
dalle agevolazioni se non riacquista entro un anno (potresti far inserire
l'accordo volto al trasferimento della metà dell'appartamento nel verbale di
separazione ottenendo così la esenzione da qualsiasi imposta come da sentenza
della Corte Costituzionale e evitare, almeno credo, al marito la decadenza).
3)
Per Cicala l'accollo non è un negozio a se stante, dotato di una
propria causa.
Si tratterebbe, invece, solo
una clausola che accede a un più ampio contratto (caso classico è proprio il tuo:
vendita con accollo di mutuo.